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07/02/2024

I motocicli NON sono tenuti all’obbligo di avere montate gomme invernali né catene al seguito, però in caso di neve al suolo non possono circolare. Quest’obbligo risponde a una logica di buon senso: su fondo viscido, non è possibile mantenere l’equilibrio e viaggiare sicuri facendo affidamento solo su due ruote.

I motocicli NON sono tenuti all’obbligo nel periodo invernale di avere montate gomme invernali né catene al seguito come è invece prescritto per le automobili, ove il gestore della strada lo imponga. Però in caso di neve al suolo i motocicli non possono circolare. Quest’obbligo risponde a una logica di buon senso: su fondo viscido, non è possibile mantenere l’equilibrio e viaggiare sicuri facendo affidamento solo su due ruote.

La Direttiva del 16 gennaio 2013 afferma che nel periodo di vigenza delle Ordinanze invernali i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. Se nevica, invece, NON POSSONO CIRCOLARE, indipendentemente dal fatto che abbiano montate delle gomme marcate M+S.
La marcatura M+S - “Mud & Snow”, tradotto dall’inglese “fango e neve”, è una autocertificazione del costruttore di pneumatici che può essere riportata su diverse tipologie di pneumatici quali: motoveicoli, vetture, mezzi pesanti. Nel caso dei veicoli a due ruote questa marcatura indica che il pneumatico è idoneo limitatamente alla marcia su fango e più in generale per un uso fuoristradistico, non anche su fondo stradale innevato.

Per riassumere:
1. È possibile montare e circolare tutto l’anno con motocicli muniti di pneumatici marcati M+S purché con caratteristiche dimensionali e prestazionali identiche a quelle riportate in carta di circolazione, a meno che non vi sia neve al suolo o precipitazioni nevose in atto. In tale caso ne è vietata la circolazione.
2. È possibile montare e circolare con motocicli muniti di pneumatici marcati M+S con codice di velocità declassato purché per un uso occasionale o temporaneo. In tale caso deve essere apposta una targhetta monitoria che informi il guidatore della velocità massima consentita. Tale equipaggiamento non necessita di aggiornamento della carta di circolazione, né di un nullaosta del costruttore.
3. Laddove si vogliano impiegare pneumatici di misure e di prestazioni non riportate in carta di circolazione è necessario rivolgersi al costruttore del motoveicolo che fornirà le opportune formali assicurazioni. È solo il costruttore del motoveicolo, non il costruttore o il rivenditore del pneumatico, a poter autorizzare un equipaggiamento alternativo a quello previsto in carta di circolazione.