Cosa dice la Legge

Etichettatura

A CHI SI RIVOLGE? AI CONSUMATORI E AGLI OPERATORI PROFESSIONALI

Tutti i pneumatici per autoveicoli, trasporto leggero e pesante, in mostra o visibili al consumatore, devono essere accompagnati da una etichetta adesiva direttamente applicata sul battistrada del pneumatico (come fornito dal produttore) o devono averne una copia nelle loro immediate vicinanze. Una scheda informativa del prodotto deve essere altresì disponibile, su richiesta, anche in forma cartacea. 

Qualora i prodotti in vendita non siano visibili all’utente finale deve essere mostrata all’acquirente, prima della vendita, una copia dell’etichetta del prodotto o resi noti i suoi valori di classificazione.
I distributori ed i rivenditori fisici e/o virtuali garantiscono che nei messaggi pubblicitari di un tipo specifico di pneumatico sia riportata anche l’etichetta dello stesso. Se nei messaggi pubblicitari fosse riportato il prezzo del pneumatico l’etichetta deve essere posta vicino all’indicazione del prezzo.

Per i pneumatici venduti in Internet i distributori e/o i rivenditori assicurano che l’etichetta del pneumatico sia visualizzata vicino all’indicazione del prezzo e deve essere possibile per l’utente accedere alla scheda informativa del prodotto. In questo caso l’etichetta del pneumatico può essere accessibile in visualizzazione annidata.